7 Giugno 2021

Avviso pagamento I° rata IMU 2021 – Attività produttive

Esenzione dal pagamento della prima rata IMU 2021 – Attività produttive

Si informa che la Legge n. 178/2020 e s.m.i., ha disposto l’esonero dal pagamento, della prima rata I.M.U. per l’anno 2021, per le seguenti categorie di immobili:

  1. immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  2. immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  3. immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  4. immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

Si informa che il D.L. n. 41/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 69 del 21/05/2021, ha previsto l’esenzione dal versamento della prima rata dell’IMU relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all’art. 1, commi da 1 a 4, del D.L. 41/2021.

L’esenzione si applica agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

I soggetti ai quali spetta l’esenzione devono possedere i seguenti requisiti:

  • essere titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario;
  • non devono aver cessato l’attività alla data del 22/05/2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 41/2021 (Legge n. 69 del 21/05/2021);
  • non devono aver attivato la partita Iva dopo il 22/05/2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 41/2021 (Legge n. 69 del 21/05/2021);
  • non devono essere enti pubblici di cui all’art. 74 e 162 bis del Tuir;
  • essere titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 del Tuir;
  • essere soggetti con ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir o compensi di cui all’art. 54, comma 1 del Tuir non superiori a 10 milioni di euro nell’anno 2019;
  • l’ammontare medio mensile del fatturato e del corrispettivo dell’anno 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019;

Per comunicare il diritto all’esenzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2021 (scadenza 30/06/2022) con il modello di dichiarazione di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 30 ottobre 2012, nell’attesa che venga adottato il nuovo DM  previsto dall’art. 1, comma 769 della Legge n. 160/2019 e s.m.i.

– indicando i riferimenti catastali dell’immobile per il quale si è fruito dell’esenzione;

– barrando la casella esente;

– riportando, nelle annotazioni, il riferimento normativo in base al quale si ha diritto all’esenzione: “art. 1 co. 599 L. n. 178/2020” oppure “art. 6-sexties L. 69 del 21/05/2021