Accesso civico

L’istituto giuridico del c.d. “accesso civico” è lo strumento a disposizione dei cittadini per richiedere la visione ed estrarre copia degli atti amministrativi prodotti e/o in possesso della Pubblica Amministrazione.

L’accesso civico è distinto in 3 categorie:

a) accesso civico “documentale”, disciplinato dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dal d.P.R. n. 184/2006 e s.m.i.;

b) accesso civico “semplice”, disciplinato dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

c) accesso civico “generalizzato”, disciplinato dal D.Lgs. n. 97/2016 e s.m.i.;

Per esercitare l’accesso civico “documentale”, previsto dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i. ed estrarre copia, è necessario essere portatori di un interesse legittimo che sia: diretto, concreto ed attuale rispetto alla situazione giuridica prospettata. Inoltre, è necessario utilizzare l’apposito modello (reperibile qui sotto o nella sezione “Modulistica”), in difetto la domanda sarà considerata irricevibile.

Entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta formale (a mezzo p.e.c. o consegna a mano all’Ufficio Protocollo oppure a mezzo raccomandata A/R), l’Amministrazione definisce la domanda di accesso civico “documentale”, dandone comunicazione all’interessato, previa valutazione della sussistenza di quanto sopra ed aver informato, a norma dell’art. 3 del d.P.R. n. 184/2006 e s.m.i., il controinteressato della richiesta avanzata.